SPORT: IN ARRIVO OLTRE 13 MILIONI DI EURO PER IL 2023 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD E SSD) E ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) SPORTIVI

È quanto emerge dagli Avvisi pubblicati lo scorso 24 gennaio in relazione alle iniziative promosse a favore dell’associazionismo sportivo di base dal Ministro dello Sport e Sport e Salute S.p.A.. L’articolo di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio su terzjus.it

Un aspetto da considerare riguarda l’ambito soggettivo. Tra i destinatari sono ricomprese non solo le Asd/ssd, ma rientrano espressamente anche gli “Ets di ambito sportivo”. Vale a dire quegli enti che – come precisato dallo stesso Dipartimento Sport – siano iscritti nel Registro nazionale del Terzo settore (Runts) e abbiano nell’oggetto statutario l’organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del Dlgs 117/17 (Codice del Terzo settore o “Cts”). La definizione di Ets “di ambito sportivo” è senz’altro coerente con il tenore del Cts, che intende lo Sport secondo un’accezione ampia, non strettamente limitata alle discipline riconosciute dal Coni, ma quale strumento di inclusione sociale. Tanto è vero che né il Cts né i decreti di riforma dello Sport prescrivono l’obbligo di previa iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Sul punto, resta tuttavia da chiarire per quale ragione, circa i requisiti di accesso, agli Ets sia richiesto l’iscrizione non solo l’iscrizione nel Runts ma anche nel Registro sport. Se pur l’adozione della doppia qualifica (es. Asd e Ets) sia assolutamente pacifica e rappresenti un’opportunità sancita a livello legislativo (art. 6 Dlgs 36/21), l’obbligo di doppia iscrizione costituirebbe una richiesta del tutto inconferente. In primo luogo, giacché ove l’associazione Ets perfezionasse l’iscrizione nel Registro sport, avrebbe già i requisiti per accedere come Asd, a prescindere dall’iscrizione nel Runts. In secondo luogo, prevedendo l’obbligo di iscrizione in entrambi i registri il Dipartimento per lo Sport finirebbe per introdurre una limitazione non prevista dalla legge, posto che il Cts non reca alcun vincolo di tipo oggettivo in merito alle attività sportive dilettantistiche svolte dagli Ets. In questo senso, ove il legislatore avesse voluto perimetrare l’attività sportiva dilettantistica (di cui all’art. 5, comma 1, lett. t) del CTS) alle sole discipline riconosciute dal Coni, lo avrebbe detto espressamente delimitando lo svolgimento di tali attività ai soli enti dotati della qualifica di Asd/ssd.

L’articolo completo, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 7 febbraio 2023, è disponibile su terzjus.it