MODIFICHE AL LIMITE DI RETRIBUZIONE PER GLI ETS 

In questi sei anni, nel Terzo settore le retribuzioni o i compensi sia di lavoratori dipendenti sia di lavoratori autonomi non poteva superare quanto previsto dai contratti collettivi di una quota superiore del 40% degli stessi: una deroga era sì prevista per «comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale», ma solamente per realtà non profit che lavorano in ambito sanitario, nella formazione universitaria e post-universitaria e nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Ora invece l’articolo 29 della nuova legge va a cancellare “il recinto”, estendendo a tutti gli enti di Terzo settore e a tutte le imprese sociali la possibilità di deroga: ovviamente sempre per comprovate esigenze, necessarie per realizzare le attività di interesse generale previste dalla propria mission (si tratta dell’art. 8 del Dlgs 117/2017). Conseguentemente, il parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali – ossia la “forbice retributiva” tra il lavoratore che nell’organizzazione prende di meno e quello che prende di più – viene portato per Ets e imprese sociali a 1 a 12, contro l’1 a 8 previsto fino ad oggi dal Codice Unico (all’art. 16 del Dlgs 117/2017).

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