MIGRANTI CLIMATICI: IL NODO GIURIDICO, LE OPPORTUNITÀ E LE TRAPPOLE

Una decisione dell’Onu ha aperto nuovi spiragli nel riconoscimento internazionale di chi fugge da eventi estremi: una speranza per una popolazione che entro il 2050 potrebbe superare i 200 milioni. 

Le persone che fuggono da un pericolo immediato a causa della crisi climatica non possono essere rimandate nei loro Paesi d’origine. Lo ha stabilito il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite pronunciandosi sul caso di Ioane Teitiota. Si tratta di un abitante dell’isola di Kiribasi che aveva chiesto asilo alla Nuova Zelanda perché la sua abitazione è minacciata dall’innalzamento del livello del mare (qui sono delineati i contorni della vicenda). Dicono gli osservatori che la decisione è importante per due motivi. È la prima volta che il Comitato si pronuncia su un ricorso presentato da un individuo in cerca di protezione dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ed è la prima volta che riconosce che la legislazione internazionale sui diritti umani può imporre agli Stati di astenersi dal rimpatriare gli sfollati sul clima. Pur non essendo vincolante, la decisione si basa sulla legge internazionale sui diritti umani (Iccpr), che è invece vincolante. In sostanza, il ragionamento del Comitato potrebbe essere adottato da altri tribunali, in particolare europei.

Cosa potrebbe accadere?

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