LA LEGGE N. 118/2022 SULLA CONCORRENZA E LE NUOVE REGOLE SULL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE: QUALE IMPATTO SUI SERVIZI SOCIOSANITARI E SUGLI ETS? 

L’accreditamento istituzionale consiste nel procedimento amministrativo unilaterale, discrezionale avente natura concessoria e non soltanto autorizzatoria, a carattere vincolato, attraverso il quale le Regioni “inseriscono” i soggetti privati, profit e non profit, nella rete di offerta pubblica dei servizi sociosanitari. In particolare, le Regioni, che agiscono in qualità di soggetti “accreditanti”, verificano che le prestazioni e servizi erogati dalle organizzazioni private accreditate risultino funzionali agli indirizzi di programmazione regionale, siano compatibili con le risorse finanziarie disponibili, nonché siano in grado di assicurare a tutti i cittadini-utenti-pazienti i livelli essenziali di assistenza.

Il tema dell’accreditamento è in questi mesi al centro dell’attenzione, in specie a seguito dell’approvazione dell’art. 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. Tra le altre cose, l’articolo prevede che:

“I soggetti privati … [accreditati] sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento…”.

Entro il 31 marzo 2024, termine già prorogato una volta su espressa richiesta della Conferenza Stato-Regioni, le Regioni dovranno darne attuazione nei rispettivi territori di competenza.

Si tratta di una norma che si colloca in situazioni di contesto, che spesso risultano cristallizzate da molto tempo e che coinvolgono, tra gli altri, una quota consistente di soggetti non a fini lucro, i quali gestiscono attività ospedaliere, di riabilitazione, di lungodegenza, ecc. e che appunto risultano accreditati dai diversi servizi sanitari regionali. La norma introduce un potenziale elemento di discontinuità rispetto al sistema previgente, in quanto non prevede una tacita perpetuazione dei rapporti giuridici oggetto di accreditamento, ma la necessità di periodiche selezioni. È pertanto verosimile ipotizzare che, se non nel breve periodo, nel corso del tempo, non mancheranno soggetti (anche) imprenditoriali determinati a scalzare dagli accordi contrattuali enti e società che da decenni – o, addirittura, secoli – operano nell’ambito della tutela della salute dei cittadini. Inoltre, alcune disposizioni della norma, quale quella che impone ai soggetti accreditati di “alimentare in maniera continuativa e tempestiva il fascicolo elettronico” potrebbero risultare impegnative per una parte dei soggetti tradizionalmente accreditati (o per nuovi soggetti di terzo settore di dimensioni limitate) e prestarsi di più alle caratteristiche di enti for profit dinamici e in grado di mobilitare investimenti consistenti.

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