COMUNITÀ ENERGETICHE, LA COMMISSIONE EUROPEA APPROVA IL REGIME ITALIANO DI AIUTI DI STATO PER QUESTO STRUMENTO

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano per un importo di 5,7 miliardi di €, che in parte viene concesso mediante il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), al fine di sostenere la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica rinnovabile. Il regime contribuisce al conseguimento degli obiettivi strategici dell’UE connessi al Green Deal europeo.

Il regime italiano sarà parzialmente finanziato tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in seguito alla valutazione positiva del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia effettuata dalla Commissione e adottata dal Consiglio. La parte del regime finanziata da tale dispositivo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, mentre la rimanente parte del regime fino al 31 dicembre 2027.

Il regime sostiene la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e l’espansione di quelli esistenti. Ne beneficiano i progetti di dimensioni limitate, con una capacità fino a 1 MW. I beneficiari possono accedere al regime in base al principio “primo arrivato, primo servito”. Il regime si compone di due misure di aiuto:

  • una tariffa vantaggiosa sul quantitativo di energia elettrica consumato dagli autoconsumatori (clienti finali che generano energia elettrica da fonti rinnovabili per il proprio consumo) e dalle comunità energetiche rinnovabili (soggetti giuridici che permettono ai cittadini, alle piccole imprese e alle autorità locali di produrre, gestire e consumare la propria energia elettrica), pagata su un periodo di 20 anni. La misura, con un bilancio totale di 3,5 miliardi di €, sarà finanziata mediante un prelievo sulle bollette dell’energia elettrica di tutti i consumatori;
  • una sovvenzione agli investimenti fino al 40 % dei costi ammissibili, per un bilancio totale di 2,2 miliardi di €, finanziata mediante il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Per beneficiare dei finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i progetti ammissibili devono diventare operativi prima del 30 giugno 2026 e dovrebbero essere ubicati in comuni con meno di cinquemila abitanti.

Sebbene le due misure possano essere combinate, l’importo totale dell’aiuto di Stato non può superare il deficit di finanziamento dei progetti, in modo che l’aiuto sia limitato al minimo necessario per la realizzazione dei progetti.

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