BENI CULTURALI E SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

La complementarità delle posizioni giuridiche di un ente privato (una fondazione) e di un’amministrazione pubblica (il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo)

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza del 30 maggio 2023, n. 5281, ha accolto l’appello presentato dalla Fondazione Marino Marini per la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, del 23 febbraio 2021, n. 288, annullando il provvedimento di apposizione del vincolo di pertinenzialità della porzione di un immobile di proprietà comunale alla collezione di opere di proprietà della Fondazione.

La vicenda amministrativa

La controversia sulla quale si sono pronunciati il T.A.R. Toscana e la VI Sezione del Consiglio di Stato ha avuto ad oggetto il provvedimento del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo attraverso cui veniva apposto il vincolo di pertinenzialità della porzione di un immobile di proprietà comunale alla Collezione Marino Marini di Pistoia, di proprietà della Fondazione ricorrente. Tale vincolo succedeva tuttavia alla delibera del CdA della medesima Fondazione di approvazione di una proposta di diversa allocazione delle opere, prevedendo una generica disponibilità a prendere in esame il progetto di un unico grande museo a Firenze che sarebbe pervenuto dalla distinta Fondazione Marini San Pancrazio, trasferendo eventualmente le opere di proprietà della Fondazione ricorrente. Ad avviso di quest’ultima, dunque, suddetto vincolo sarebbe stato ostativo all’effettiva realizzazione di tale progetto.

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