ETS, AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E RIFORMA DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI 

A seguito dell’approvazione della Riforma del Terzo settore, molte sono state le Regioni che hanno deciso di disciplinare ex novo, ovvero di rivedere, le discipline normative già in essere in materia di ETS. Si tratta di interventi che delineano la cornice di riferimento nell’ambito della quale gli ETS, nello specifico, e non lucrativi, in generale, sono chiamati a svolgere le proprie funzioni e attività di interesse generale.

A seguito dell’approvazione della Riforma del Terzo settore, molte sono state le Regioni che hanno deciso di disciplinare ex novo, ovvero di rivedere, le discipline normative già in essere in materia di Enti del Terzo settore (si pensi alla Toscana, all’Emilia-Romagna, al Molise e all’Umbria). Si tratta di interventi che delineano la cornice di riferimento nell’ambito della quale gli enti di terzo settore, nello specifico, e non lucrativi, in generale, sono chiamati a svolgere le proprie funzioni e attività di interesse generale. In questa prospettiva, le discipline regionali sono intervenute anche a definire il quadro istituzionale e giuridico in cui collocare i rapporti di partenariato che, in conformità alle previsioni contenute nel Codice del Terzo settore, gli Enti del Terzo settore possono attivare con le pubbliche amministrazioni.

Nel contesto sopra delineato, la Regione Piemonte, con due leggi, distanziate di pochi giorni l’una dall’altra (l.r. 14 marzo 2024, n. 5, recante “Norme sull’amministrazione condivisa dei beni comuni per la promozione della sussidiarietà” e l.r. 25 marzo 2024, n. 7, recante “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese”), ha inteso definire la cornice normativa in cui collocare l’azione degli Enti del Terzo settore, in particolare nei loro rapporti giuridici con le pubbliche amministrazioni.

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