VIA LIBERA AI VANTAGGI FISCALI PER GLI ISCRITTI AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Questa la novità introdotta dal Decreto semplificazioni fiscali che conferma l’accesso alle disposizioni fiscali agevolative, previste dal Codice del terzo settore, per gli enti iscritti nel registro a prescindere dal fatto che siano dotati della qualifica di Organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) o ONLUS. Come spiega in questo articolo, pubblicato su Vita.it il Segretario Generale di Terzjus.

Via libera per tutti gli enti iscritti nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alle misure fiscali di vantaggio. Questa la novità introdotta dal Decreto semplificazioni fiscali che conferma, dunque, l’accesso alle disposizioni fiscali agevolative, previste dal Codice del terzo settore, per gli enti iscritti nel registro a prescindere dal fatto che siano dotati della qualifica di Organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) o ONLUS.

La novità legislativa scioglie i dubbi interpretativi sorti, garantendo l’immediata applicabilità agli Enti del Terzo Settore (ETS) di alcuni tra i benefici fiscali piu gettonati dalle realtà non profit e previsti dal Codice del terzo settore (CTS). Si pensi alle agevolazioni, sotto forma di detrazioni e deduzioni, in caso di erogazioni liberali in denaro o in natura, alle esenzioni legate alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni, nonché quelle nel campo dei tributi minori (si pensi all’imposta di bollo) e locali. A queste si aggiunga l’esenzione dei redditi ritraibili dagli immobili delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale nonché alcune misure promozionali come il social bonus, il cui decreto è in fase di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che prevede un credito d’imposta fino al 65% in caso di erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore assegnatari di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie.

Insomma un elenco di misure agevolative di grande utilità per gli enti del terzo settore intorno alla cui immediata applicabilità al momento dell’scrizione nel RUNTS era sorta una questione interpretativa che aveva lasciato più di qualche ente nell’incertezza, specie tra le ONLUS, sui tempi da seguire per l’ingresso nel registro.

Entrando nello specifico la questione interpretativa prendeva le mosse dal tenore letterale dell’art. 104 del Codice del terzo settore con particolare riferimento a due disposizioni. La prima, contenuta al primo comma, prevede l’applicazione delle sopra citate misure fiscali agevolative, nel periodo transitorio, a favore esclusivamente di ODV, APS e ONLUS, iscritte nei rispettivi registri. La seconda, invece, regola il regime definitivo e fa scattare l’applicazione dell’intero titolo X del CTS, ovvero di tutte le misure fiscali (imposte dirette, regimi forfettari e regimi agevolativi), solo a far tempo dal primo gennaio del periodo d’imposta successivo al vaglio UE. Il dubbio interpretativo nasceva proprio dal combinato disposto dei due commi indicati che sembravano, almeno sotto il profilo letterale, impedire l’immediata applicabilità delle misure di vantaggio dopo l’avvio del RUNTS agli enti di nuova iscrizione non rientranti nelle categorie ODV, APS e ONLUS.

In realtà il dubbio poteva essere agevolmente risolto con una interpretazione di carattere sistematico principalmente per due ordini di motivi: le misure di vantaggio in questione non sono soggette al vaglio UE e sono applicabili già dal 1 gennaio 2018 ed, inoltre, con l’avvio del RUNTS i registri ODV e APS, citati al primo comma, non esistono più e sono stati assorbiti nel nuovo registro. Pertanto una interpretazione letterale sarebbe stata priva di logica giacchè avrebbe reso inapplicabili le misure di vantaggio a tutti gli enti iscritti nel RUNTS ivi incluse le APS e ODV nonché le ONLUS che, accedendo al nuovo Registro nazionale, perdono la rispettiva qualifica per diventare a tutti gli effetti ETS.

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