REGISTRO UNICO, ECCO COSA CAMBIA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Che cosa succederà a partire dal 23 novembre 2021? Su Vita un breve vademecum in nove punti: dalla trasmigrazione ai termini per l’adeguamento degli statuti. L’articolo del professor Antonio Fici, direttore scientifico di Terzjus analizza in breve cosa accadrà e cosa cambierà per gli enti del Terzo settore a partire da quel termine.

Com’è noto, l’art. 30, d.m. 106/2020, demandava ad un decreto direttoriale la fissazione del termine a decorrere dal quale sarebbe diventato operativo il RUNTS. Ebbene, con decreto del Direttore Generale competente, dott. Alessandro Lombardi, n. 561 del 26 ottobre 2021, pubblicato oggi nel sito del Ministero del lavoro, tale termine è stato individuato nel 23 novembre 2021.

Si tratta di un atto di notevole importanza per il Terzo settore e la sua nuova legislazione. Proprio per questo, infatti, tanto atteso. Uno dei due tasselli ancora mancanti ai fini della completa attuazione della riforma del 2017. Partito il RUNTS, dovrà attendersi soltanto l’autorizzazione europea alle norme fiscali.

Che cosa succederà dunque a partire dal 23 novembre 2021?

Proviamo qui a fare una breve rappresentazione “a caldo” di ciò che attende il Terzo settore a partire da quella data:

1) Innanzitutto, dal prossimo 23 novembre avrà inizio il procedimento di “trasmigrazione” di ODV e APS dai “vecchi” registri di settore (di cui rispettivamente alle leggi 266/1991 e 383/2000) al RUNTS, procedimento che è finalizzato all’iscrizione di questi enti nel nuovo Registro unico senza necessità di loro istanza e senza soluzione di continuità con la loro precedente iscrizione nel “vecchi” registri di settore. Tale procedimento interesserà esclusivamente le ODV e le APS che risulteranno iscritte in quei registri al 22 novembre 2021 e per cui non siano in corso procedimenti di cancellazione (art. 31, comma 1, d.m. 106/2020, e art. unico, comma 1, decr. direttoriale n. 561/2021).

2) Quanto alle ODV ed APS che presenteranno domanda di iscrizione nei “vecchi” registri di ODV ed APS prima del 22 novembre 2021 (incluso) e il cui procedimento di iscrizione non si sia concluso entro il 23 novembre, la trasmigrazione opererà successivamente alla conclusione del procedimento, ovviamente in caso di suo esito positivo (art. 31, comma 2, d.m. 106/2020). Parimenti, trasmigreranno in questo modo nel RUNTS quelle ODV ed APS per cui siano ancora in corso al 22 novembre procedimenti di cancellazione che, chiaramente, si concludano in senso positivo per l’ente (cioè senza che ne sia disposta la cancellazione).

3) Dal 23 novembre 2021 non sarà possibile più fare domanda di iscrizione nei registri di ODV e APS istituiti ai sensi delle leggi 266/1991 e 383/2000, né all’anagrafe delle ONLUS istituita ai sensi del d.lgs. 460/1997 (art. 38, commi 2 e 3, d.m. 106/2020, e art. unico, comma 4, decr. direttoriale n. 561/2021). I registri e i relativi Uffici rimarranno in piedi soltanto per gestire i procedimenti di iscrizione e cancellazione non ancora conclusisi, e fino alla conclusione dei medesimi.

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