L’ISCRIZIONE MINIMA SEMESTRALE AL RUNTS: PRECISAZIONI SUL REQUISITO TEMPORALE FISSATO DALL’ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L’articolo di Mario Renna su Terzjus, il portale del diritto del Terzo Settore.

La recente nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (3 marzo 2023, n. 2094) offre un chiarimento circa l’applicazione dell’art. 56 del Codice del Terzo settore, disposizione oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, tutti rinvenibili all’interno dell’apposita sezione del sito della Fondazione Terzjus, nonché di precisazione disciplinare affidata alle Linee guida adottate mediante d.m. 31 marzo 2021, n. 72.

Nell’ambito del rapporto convenzionale tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale – come chiarito dalla ben nota decisione n. 131/2020 della Corte costituzionale, cui la Fondazione Terzjus ha dedicato un quaderno di approfondimento -, le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, apposite convenzioni tese allo svolgimento in favore di terzi di attività o di servizi sociali di interesse generale, qualora ciò risulti più favorevole rispetto al ricorso al mercato (art. 56, comma 1, CTS).

Il Ministero ha risposto ad un quesito riguardante il dato temporale dell’iscrizione nel RUNTS. In molti bandi pubblici “l’anzianità minima” sarebbe calcolata solo con decorrenza dalla data di iscrizione nel RUNTS. Secondo l’associazione istante, risulterebbe corretto verificare il requisito alla luce dell’anzianità di iscrizione complessiva degli enti, dunque computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri, e non solo dalla data di iscrizione nel RUNTS, in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione.

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