LA DEFINIZIONE STATALE DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE

La Corte costituzionale, attraverso la sentenza n. 187 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 2, della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 – Collegato alla stabilità regionale per il 2021), nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 4, lettera e), della legge della Regione Campania 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2022).

Secondo la disposizione originaria “per gli effetti della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, le società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in conformità all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Statofinanziaria 2003), affiliate ad un organismo sportivo, federazioni sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attività di interesse generale, quali enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)”. Successivamente, l’art. 33, comma 4, lett. e), della l.r. Campania n. 31/2021 ha modificato la previsione cennata sopprimendo l’inciso finale.

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