IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC DEL TERZO SETTORE ALL’ESAME DEGLI OPERATORI

L’articolo di Maurizio Postal e Matteo Pozzoli su Terjus segnala un altro importante passo verso il completamento delle disposizioni (in questo caso tecniche) necessarie per rendere la disciplina degli enti del Terzo settore pienamente operativa. Entro il 30 settembre è possibile inviare proprie osservazioni e suggerimenti al testo proposto.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), standard setter contabile nazionale, ha pubblicato ad inizio agosto la Bozza per la consultazione del “Principio contabile ETS. Il documento è ancora in forma provvisoria. Seguendo l’iter procedurale dell’OIC, il principio è posto in pubblica consultazione sino al 30 settembre 2021; a seguito dei commenti ricevuti, sarà quindi pubblicata la versione definitiva del documento. Si auspica che la stesura conclusiva del contributo possa avvenire entro la fine dell’anno, così da poter consentire agli ETS di predisporre il bilancio d’esercizio 2021, il primo redatto in applicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, in conformità anche con il suddetto principio. Il citato decreto è stato pubblicato al fine di sostanziare le richieste “tecniche” previste dal comma 1 dell’art. 13 del Codice del terzo settore “Scritture contabili e bilancio”, per il quale più compiutamente “[i]l bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore”.

L’Introduzione dell’Allegato 1 del DM 5 marzo 2020,coerentemente, afferma tra altri elementi che: “La predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423 -bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore”.  La pubblicazione del principio contabile definitivo consentirà quindi il completamento del framework contabile degli enti del Terzo settore.

Si deve osservare che la Bozza di principio contabile esamina il bilancio degli enti del Terzo settore redatto in forma “ordinaria” di cui all’art. 13, co. 1, del Codice del Terzo settore (CTS). Il suddetto bilancio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, è predisposto dagli ETS che hanno proventi annui non inferiori a 220.000,00 euro e dagli ETS che non superano tale soglia e che decidono di non redigere il bilancio nella forma semplificata di cui all’art. 13, co. 2, del CTS (rendiconto per cassa). La finalità del principio consiste nel disciplinare i criteri per la compilazione dei prospetti del bilancio in forma “ordinaria” degli ETS con specifica attenzione alla rilevazione contabile e alla valutazione di alcune fattispecie proprie degli ETS.

Con riferimento ai postulati di bilancio, è evidenziato come la necessità di verificare la sussistenza della continuità aziendale si applichi anche agli ETS, per cui la direzione aziendale deve effettuare in occasione del bilancio una valutazione prospettica sulla capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività nei dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio e tale valutazione può essere effettuata anche per tramite della predisposizione di un budget o di un bilancio previsionale.

L’OIC non poteva, poi, esimersi dal commentare le innovative previsioni in materia di costi e proventi figurativi e, in particolare, di contabilizzazione dell’attività volontaristica. È previsto che, nel caso in cui l’ente opti per riportare la misurazione secondo metrica monetaria di tale attività, in calce al rendiconto gestionale, oneri e proventi figurativi siano iscritti al fair value, se attendibilmente stimabile. Nel caso in cui tale valore non sia determinabile con attendibilità, l’ente ne dà informazione nella relazione di missione. Anche se non indicato esplicitamente, si ritiene che l’attività volontaristica assuma rilievo nel prospetto collocato in calce al rendiconto gestionale, sia nella determinazione dei costi figurativi (i costi che l’ente avrebbe dovuto sostenere per erogare il servizio in mancanza di volontari), sia nella determinazione dei proventi figurativi (il dono dell’attività che l’ente ha ricevuto dal volontariato).

L’articolo completo su terjus.it