COPROGETTAZIONE: PARLIAMO DI SOLDI

Il Terzo settore si sta appassionando all’amministrazione condivisa. Ma sente il rischio che essa porti con sé un’insidia: dovere ulteriormente diminuire, sotto i limiti della sostenibilità, le risorse disponibili. E’ quindi urgente provare a fare ordine sui temi del “contributo” e del “cofinanziamento”. La riflessione di Gianfranco Marocchi, nel gruppo di direzione della rivista Impresa sociale e vicedirettore di Welforum.it.

Parliamo di soldi. E del motivo per cui una parte del Terzo settore, soprattutto cooperativo, è diffidente verso l’amministrazione condivisa. Il tema è figlio dell’incipit, troppo spesso ripetuto senza consapevolezza delle conseguenze, per cui il più ampio ruolo del Terzo settore nei settori di interesse generale deriverebbe dal fatto che “non ci sono più soldi”. Non, quindi, come sarebbe corretto, da una concezione sussidiaria della società, dalla volontà di riconoscere e valorizzare i soggetti, tutti i soggetti, che perseguono il bene comune: ma dalla mancanza di soldi. E, per quanto chi affermi ciò spesso intenda lusingare il Terzo settore, evidenziarne l’indispensabilità nel welfare e nella società di oggi, ottiene l’effetto opposto.

“Ecco, c’era la fregatura”, pensa il Terzo settore, “mi corteggiano per coinvolgermi, in realtà è un modo per scaricare su di me i guai altrui”. E allora una serie di termini assumono un suono allarmante: il “contributo” invece che il pagamento della fattura, fa pensare al Terzo settore che incasserà meno di quanto speso e che la differenza non si sa proprio come trovarla (e, a ben vedere, per quale motivo ci si dovrebbe affannare a cercarla); il “cofinanziamento”, che diventa una sorta di tangente: per lavorare devo (quantomeno far risultare di) metterci dei soldi: ma perché mai!?

Se non si guardano in faccia questi aspetti, non si riuscirà a superare questa strisciante diffidenza. Ma superarla è possibile, perché gran parte delle affermazioni (e delle conseguenze) sopra richiamate sono frutto di falsi presupposti e fraintendimenti; che però vanno ben identificati, affrontati e smentiti nella pratica affinché smettano di esistere.

Andiamo con ordine. Dell’incipit abbiamo detto: è falso che ci si orienti verso l’amministrazione condivisa per mancanza di risorse pubbliche. Nella teoria, perché il motore dell’amministrazione condivisa è invece una diversa concezione della società e del conseguente ruolo delle istituzioni e delle formazioni sociali; nella pratica, perché l’esperienza ci dice che le migliori esperienze di amministrazione condivisa hanno come coprotagonisti enti pubblici assolutamente coinvolti e responsabili. Detto questo, a scanso di equivoci, soprattutto laddove un’esperienza di amministrazione condivisa erediti e riorganizzi una situazione in cui la pubblica amministrazione esternalizzava, il fatto di non ridurre le risorse è un punto di partenza per non dare spazio ad una narrazione che associ pericolosamente amministrazione condivisa e caduta dei diritti. Le istituzioni non devono disinvestire, i vantaggi, anche economici dell’amministrazione condivisa sono altri.

Ciò detto, veniamo al fatto che le risorse pubbliche sono destinate al Terzo settore attraverso “contributo”; pur essendovi anche opinioni discordanti, il DM 72 del 31/3/2021 (pag. 10) qualifica i flussi di risorse come contributo art. 12 della legge 241/1990 e quindi, come risulta dalla circolare 34/e del 21/11/2013 dell’Agenzia dell’Entrate  e dall’interpello 375/2021 all’Agenzia delle Entrate appare probabile che generalmente si tratta appunto di “contributi”. Ma questo, cosa comporta esattamente?

Certamente che all’origine vi sono costi rendicontati (anche se non necessariamente con le procedure sproporzionate di taluni fondi comunitari), ma questo implica anche che, fatte 100 le spese sostenute e rendicontate, ne potranno essere trasferite solo una frazione, ad esempio 80, essendo le restanti 20 da sostenere a carico dell’ente di Terzo settore a titolo di “cofinanziamento”? Significa (anche o inoltre) che potranno essere riconosciute solo determinate categorie di spese, ad esempio quelle del personale direttamente impiegato in un certo intervento e non altre, ad esempio spese di struttura o di investimento? È evidente che entrambe queste due circostanze possono generare diffidenze da parte del Terzo settore, soprattutto quello con forma imprenditoriale: da dove potrebbero mai venire le risorse del cofinanziamento così intese? Come coprire le spese generali?

Pur nella consapevolezza della complessità di tali questioni, si ritiene sussistano convincenti motivazioni per ritenere che entrambe le problematicità sopra espresse non derivino da prescrizioni normative ma da possibili scelte autonome (e discutibili) delle amministrazioni pubbliche; e che quindi sia sufficiente che l’ente pubblico non le adotti. Il fatto che il contributo 1) non copra tutti i costi e che 2) possa coprire solo alcune voci non pare infatti essere una necessità: si pensi infatti, solo per fare un esempio, ad una fattispecie di contributi sottoposta a controlli particolarmente ossessivi (e certamente da non prendere a modello!) come i quelli erogati relativamente ai progetti finanziati sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) che comprendano generalmente la copertura di spese generali (addirittura forfettizzate) e talvolta coprono interamente le spese sostenute: insomma, non vi è alcun automatismo che comporta l’imposizione di un cofinanziamento, si tratta eventualmente di una scelta dell’amministrazione procedente, su cui poi ci si interrogherà ulteriormente.

Che significato ha, allora, attribuire le risorse sotto forma di contributo e non di corrispettivo? Il significato è rintracciabile nella natura del flusso economico, che non si forma come prezzo di mercato autogiustificandosi nell’incontro tra domanda e offerta. Quando noi acquistiamo un certo bene – un cellulare oppure della frutta – non ci viene in mente di chiedere come il prezzo si sia formato: quanto il produttore ha speso in manodopera e materiali, quanto è il margine del rivenditore, ecc.: se lo compriamo è perché riteniamo che le caratteristiche del bene siano tali da valere la cifra richiesta, e questo è tutto. L’eccezione che conferma la regola è la possibilità della pubblica amministrazione di chiedere giustificazione circa un’offerta anomala: la formazione del prezzo interessa appunto laddove vi siano motivi per sospettare una pratica di concorrenza sleale, quindi una presunta patologia, nella normalità il prezzo mercato si autogiustifica. Nell’amministrazione condivisa si è al contrario in una situazione simile a quella di una famiglia, dove le risorse sono allocate (non contrattate) sulla base di quanto è necessario per una molteplicità di scopi quali la spesa, l’affitto, le bollette, lo studio dei figli, ecc.; chi prende in carico il pagamento delle bollette non “contratta” i soldi necessari, ma ne riceve in misura tale da assolvere il compito concordato. In tale allocazione vi può essere la scelta di coprire le spese solo parzialmente (dare al figlio universitario i soldi per gli studi, ma chiedendo che esso stesso si impegni lavorando a cercare risorse aggiuntive) ma si tratta di un’evenienza specifica e non di una regola generale. Il prezzo frutto dell’equilibrio tra domanda e offerta è tipico di un contesto di mercato in cui i protagonisti della transazione sono controparti, l’allocazione di risorse sulla base di quanto a ciascuno necessita per realizzare la frazione di sua competenza è invece coerente con il diverso assetto che si genera quando i protagonisti sono alleati che agiscono per una finalità condivisa.

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