ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE: LE REGOLE DI GOVERNANCE

Costituisce ormai un dato acquisito il superamento di quella che per lungo tempo era stata considerata un’intrinseca incompatibilità tra ente associativo e natura contrattuale, in favore dell’applicazione a tutti i fenomeni associativi delle norme in tema di contratti, con un progressivo riconoscimento dell’applicabilità analogica anche alle associazioni prive di personalità giuridica delle norme sui contratti plurilaterali e sui contratti in generale, nonché di tutte le norme previste dal capo II del titolo II del libro I del codice civile che non presuppongono il riconoscimento quale ratio della loro disciplina. 

L’applicazione analogica delle norme del libro V agli enti del libro I, è, poi, centrale in tema di esercizio da parte degli enti di libro I di un’attività economica, riconoscendosi, ormai pacificamente, l’applicabilità della nozione di imprenditore in capo a fondazioni e associazioni, alternativamente secondo la portata dell’art. 2082 c.c. ovvero dell’art. 2201c.c., e delle regole che compongono lo statuto dell’imprenditore (generale e speciale) e, in particolare, di quelle relative al fallimento degli enti stessi (con applicazione delle nuove disposizioni previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

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