DONAZIONE CON DEDUZIONE, SE I FATTI DIMOSTRANO IL FINE SOLIDARISTICO

Sconto fiscale sì, ma condizionato: occorre che la somma ricevuta venga realmente impiegata per lo svolgimento dell’attività istituzionale

La deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a), del DPR n. 917 del 1986, in favore di una persona giudica è condizionata al requisito oggettivo che l’ente persegua “esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica …”, ossia di “educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto”. Tale previsione si giustifica in relazione al principio di sussidiarietà e costituisce una deroga al principio di inerenza, sicché, perché sia riconoscibile il beneficio fiscale, occorre che la somma erogata sia effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività liberale o solidaristica, spettando al contribuente provare che la finalità sia stata effettivamente assolta.

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Fonte: FiscoOggi.it