IL CONTRIBUTO ANALITICO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Le puntate 9 e 10 della sintetica panoramica che l’Amministrazione finanziaria dello Stato offre in riferimento all’intero corpus normativo del Codice

Per gli enti non commerciali viene prevista la possibilità di determinare il reddito d’impresa mediante l’applicazione di un regime forfetario basato su specifici coefficienti di redditività

Il Dlgs 117/2017 introduce uno specifico regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d’impresa degli enti del Terzo settore non commerciali, delineato sulla falsariga di quello disciplinato dall’articolo 145, Tuir. Quest’ultima disposizione, peraltro, continua ad applicarsi agli enti che non possono ottenere l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro ed enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti) nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che non sono iscritti al Registro ovvero, qualora iscritti, alle attività diverse da quelle istituzionali da questi ultimi esercitate.

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Previste numerose ipotesi di esenzione/riduzione per imposte indirette e tributi locali. Riformata anche la disciplina delle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali

Oltre alle agevolazioni previste sul versante delle imposte dirette, per gli enti del Terzo settore il Codice introduce benefici anche nel campo di quelle indirette (imposte di registro, ipotecaria, catastale, bollo, concessioni governative) e dei tributi locali.
Inoltre, viene dettata una disciplina unitaria per le deduzioni e le detrazioni a favore di chi finanzia l’attività degli enti aventi natura non commerciale mediante erogazioni liberali.

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Fonte: FiscoOggi.it – Gennaro Napolitano